Provvedimenti
Ai sensi del d.lgs. 33/2013, art.23 - Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte parti della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 bis; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ai sensi degli artt. 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n.241